Art. 11.
(Adempimenti).

      1. La scelta del conduttore è libera; in presenza di più richieste, il locatore opera la selezione attenendosi ai criteri fissati nella convenzione, che prevede, per il caso di mancato rispetto di tali criteri, la penale che il locatore deve pagare al soggetto che avrebbe avuto diritto alla locazione.
      2. Il comune pubblica, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco completo aggiornato degli alloggi dati, nell'anno precedente, o da dare, nell'anno in corso, in locazione a canone convenzionato, con l'indicazione del locatore cui possono essere indirizzate le richieste di locazione degli alloggi liberi. La pubblicazione avviene mediante affissione all'albo pretorio del comune e della circoscrizione interessata, con avviso dell'affissione da pubblicare

 

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almeno su di un quotidiano a diffusione locale nonché sul sito INTERNET del comune. L'elenco è comunque tenuto a permanente disposizione del pubblico per la consultazione. Qualora un alloggio resti non locato per tre mesi consecutivi, la scelta del conduttore è operata dal comune e il locatore è tenuto ad attenersi ad essa.
      3. Gli alloggi realizzati o recuperati devono essere dati in locazione con riferimento alle esigenze abitative del conduttore, persona singola o nucleo familiare; qualora tali esigenze si riducano nel corso del rapporto di locazione, il locatore e il conduttore sono tenuti a fare quanto possibile per trasferire la locazione su altro alloggio adeguato alle nuove esigenze del conduttore, in modo da consentire il soddisfacimento di altre esigenze.